Art. 4.
(Natura del rapporto).

      1. Il collaboratore parlamentare intrattiene con il parlamentare che gli ha conferito l'incarico un rapporto di lavoro di natura subordinata, autonoma, ovvero nella modalità a progetto, attraverso un ente o un'associazione con personalità giuridica e senza finalità di lucro, ovvero una società cooperativa, costituiti dagli stessi parlamentari.
      2. In deroga alla normativa vigente e ai soli fini della presente legge, possono essere costituiti, da almeno tre parlamentari in carica, enti o associazioni con personalità giuridica e senza finalità di lucro, ovvero società cooperative a mutualità prevalente; i rispettivi atti costitutivi e i relativi regolamenti sono in seguito depositati presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza.

 

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